lunedì 22 febbraio 2010

LO STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “SOPHOSFERA”
 
Associazione costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione Italiana e in base agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile
 
 Articolo 1 - DENOMINAZIONE
“Sophosfera” è un’Associazione culturale apolitica, apartitica, aconfessionale, a carattere volontario e senza scopo di lucro. Per il suo funzionamento si ispira ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto a ogni altra associazione culturale. L’Atto Costitutivo, redatto il 26 luglio 2010 e registrato il 6.9.2010 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 3, alla serie 3, n. 10963, costituisce parte integrante ed essenziale del presente Statuto.
 
Articolo 2 – DURATA
L'Associazione ha durata illimitata.
 
Articolo 3 – SEDE
L'Associazione ha sede nel Comune di Bracciano (RM), in Viale delle Palme n. 8.
 
Articolo 4 – AMBITO DI INTERVENTO
L’Associazione svolge le proprie attività principalmente nell’ambito del territorio del Comune di Bracciano (RM), potendo altresì operare su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.
 
Articolo 5 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione opera nel campo della Cultura, della Formazione e dell’Educazione, per favorire la crescita personale e culturale dei giovani nonché la loro socializzazione. Destinatari delle attività e dei servizi offerti dall’Associazione sono principalmente i giovani, con particolare riguardo ai soggetti tra gli 11 e i 20 anni di età. Per il perseguimento degli scopi associativi, Sophosfera promuove e organizza iniziative culturali di vario genere, momenti di aggregazione ludico-ricreativa, laboratori di studio e di formazione, dibattiti, convegni, escursioni, ed ogni altra attività che abbia quale fine l'accrescimento culturale e personale dei giovani. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, statutariamente previste, ad eccezione di quelle direttamente connesse, per analogia o accessorietà, nei limiti previsti dalla Legge.
 
Articolo 6 – I SOCI
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno e che condividano gli scopi dell'Associazione. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovranno essere indicate, in modo completo, le generalità anagrafiche; per i soggetti minori di età, l'iscrizione dovrà essere richiesta con firma di chi esercita la potestà genitoriale. Tutti i dati personali forniti nel modulo d’iscrizione sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e s.m. per la tutela della privacy. L’Associazione Culturale Sophosfera tratta i dati in suo possesso esclusivamente per la gestione e lo svolgimento delle proprie attività. Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell’Associazione. In qualsiasi momento il socio può chiedere, per iscritto, la modifica, la correzione o la cancellazione dei dati indirizzando detta domanda a uno dei recapiti dell'Associazione - indirizzo della sede legale e/o casella di posta elettronica. E’ fatto divieto a chiunque di utilizzare i dati personali degli associati, se non per finalità legate alla realizzazione delle attività sociali e comunque previa autorizzazione del Presidente. Il diniego di ammissione del richiedente da parte del Comitato Direttivo deve essere motivato. All'atto dell'ammissione, il socio è tenuto al versamento della quota d’iscrizione all'Associazione nella misura fissata dal Comitato Direttivo e approvata dall'Assemblea ordinaria, nonché al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. A seguito di detto pagamento, il socio è iscritto nel relativo Libro e può partecipare alle attività associative. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
I soci sono classificati in due distinte categorie:
- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità fermo rimanendo il diritto di recesso previsto dal secondo comma dell'art. 24 del Codice Civile, previa comunicazione scritta ai membri del Comitato Direttivo. I soci fondatori non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale;
- i soci ordinari sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il Comitato Direttivo può decidere di attribuire, a titolo gratuito, lo status di socio ordinario a persone in situazioni di svantaggio sociale e/o economico. I diritti di voto e di elettorato attivo e passivo per i soci minori di età sono attribuiti a chi esercita la potestà genitoriale. Il numero dei soci è illimitato. Le attività svolte dai soci in favore dell'Associazione per il conseguimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo gratuito, potendo prevedersi il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della medesima. In caso di necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
 
Articolo 7 - DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto a prendere parte alle attività promosse dall’Associazione, a eleggere gli organi sociali e a essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto ivi compreso il diritto di accesso ai documenti, alle delibere, ai rendiconti e ai registri dell'Associazione.
 
Articolo 8 - DOVERI DEI SOCI
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Tutti i soci sono invitati a mettere in pratica questi principi nel loro rapporto quotidiano con gli altri associati, evitando qualsiasi forma di prevaricazione o di discriminazione, favorendo l’integrazione e il coinvolgimento di tutti nelle attività sociali. I soci sono direttamente responsabili per ogni danno arrecato a cose e/o persone inerenti all’Associazione o ai locali in cui si svolgono le attività sociali. Responsabili dei soci minori di età sono coloro che esercitano la potestà genitoriale. I soci ordinari hanno altresì il dovere di versare annualmente e regolarmente la quota associativa. Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato nelle casse dell'Associazione entro sette giorni dall'accoglimento della domanda di iscrizione e, successivamente, entro il mese di gennaio di ogni anno. La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per oltre un mese dall'invito al pagamento rivolto per iscritto all'associato moroso da parte del Comitato Direttivo dà luogo alla perdita della qualità di associato, ai sensi del successivo art. 10.
 
Articolo 9 – RECESSO DEL SOCIO
Ciascun associato può disdire la propria iscrizione all'Associazione in ogni momento. La richiesta di rescissione del proprio tesseramento va comunicata per iscritto al Comitato Direttivo, possibilmente specificando le motivazioni della decisione. Per i soci minorenni, la comunicazione dovrà essere firmata dall’esercente la potestà genitoriale. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il recesso di un socio non dà diritto al rimborso né della quota associativa versata, né di eventuali contributi specifici versati per i servizi offerti dall’Associazione. I soci che abbiano operato il recesso non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
 
Articolo 10 - ESCLUSIONE DEL SOCIO
Tutti i soci che non rispettano lo Statuto e il Regolamento Interno dell’Associazione e che non tengono un comportamento corretto, civile e rispettoso, conforme alle norme vigenti espresse nella Costituzione Italiana, nel Codice Civile e nelle Leggi nazionali e regionali, possono essere esclusi dall’Associazione. In particolare, il socio può essere escluso dall'Associazione in caso d’inadempienza dei doveri previsti dall'art. 8 del presente Statuto, di mancato pagamento della quota sociale o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile. L’esclusione di un socio comporta l’allontanamento dalle attività sociali a tempo indeterminato e non dà diritto al rimborso né della quota associativa versata né di eventuali contributi specifici versati per i servizi offerti dall’Associazione. I soci esclusi non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
 
Articolo 11 - GLI ORGANI SOCIALI
Sono Organi dell’Associazione:
1) L’Assemblea dei soci;
2) Il Comitato Direttivo;
3) Il Presidente;
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.
 
Articolo 12 - L'ASSEMBLEA
L'Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita dai soci fondatori e da quelli ordinari ed è convocata dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, con avviso scritto tramite i canali di comunicazione dell’Associazione: sito web, profilo sui social network e/o email. Tale avviso di convocazione deve essere inviato almeno tre giorni prima della data fissata per l’incontro e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo. L’Assemblea inoltre è convocata:
- quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richieda almeno un decimo dei soci.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria:
- elegge il Presidente
- elegge il Comitato Direttivo;
- propone iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio annuale predisposto dal Comitato Direttivo;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione;
- ratifica il Regolamento dell’Associazione predisposto dal Comitato Direttivo e le modifiche dello stesso.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Durante un’Assemblea straordinaria è ammessa la discussione anche di argomenti normalmente affrontati in assemblee ordinarie, ad eccezione dell’approvazione del bilancio e dell’elezione degli organi sociali. Hanno diritto a partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
 
Articolo 13 – IL COMITATO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da:
- i soci fondatori;
- due membri eletti tra i soci ordinari;
- il Presidente.
Il Comitato Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci e dura in carica due anni; i membri sono rieleggibili. Qualora uno o più membri del Direttivo dovessero dimettersi o essere esclusi dall’Associazione ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente Statuto, il Presidente deve convocare un’assemblea per l’elezione suppletiva dei membri dimessi o decaduti. I nuovi eletti restano in carica per il tempo residuo del mandato. La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri dello stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Direttivo:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- definisce il Regolamento dell’Associazione e le sue modifiche, sottoponendole all’Assemblea dei soci per la ratifica;
- redige e presenta all'Assemblea il documento programmatico delle attività del nuovo anno, definendo, laddove necessari, contributi specifici di partecipazione, a copertura delle spese;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere, eletti dall'Assemblea dei soci.
 
Articolo 14 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei soci. Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Qualora dovesse dimettersi, o essere escluso dall’Associazione ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente Statuto, il Vicepresidente deve convocare un’assemblea per l’elezione suppletiva. Il nuovo eletto resterà in carica per il tempo residuo del mandato. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità e a terzi ed è il suo portavoce ufficiale. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
 
Articolo 15 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali.
L'Associazione, nello svolgimento della propria attività, opera per mezzo delle seguenti entrate:
- quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- contributi specifici degli aderenti per eventuali particolari attività promosse dall’Associazione;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o occasionali;
- da iniziative promozionali;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di Enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- da ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale.
I soci fondatori si riservano altresì la facoltà di porre a disposizione dell’Associazione beni mobili e immobili propri per lo svolgimento delle attività sociali, senza che questo comporti la cessione del titolo di proprietà degli stessi all’Associazione. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per sostenere i finanziamenti all'Associazione.
 
Articolo 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio è obbligatoria la redazione di un bilancio consuntivo, dal quale deve risultare ogni elemento utile per la corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. Il Comitato Direttivo entro novanta giorni dalla fine dell'esercizio predispone il bilancio consuntivo e la relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci con voto palese entro i successivi trenta giorni; successivamente, è divulgato tra i soci nei modi più idonei. In caso di comprovate e motivate difficoltà, i sudetti termini possono essere prorogati, su proposta del Comitato Direttivo e con ratifica dell'Assemblea dei soci. Durante la vita dell'Associazione è fatto espresso divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili di gestione, fondi e riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla Legge.
 
Articolo 17 - MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con Assemblea dei soci straordinaria, con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, il Regolamento interno, il Codice Civile e la Legge italiana.
 
Articolo 18 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'eventuale scioglimento dell'Associazione, con conseguente devoluzione del patrimonio, è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e decide la destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, la devoluzione del patrimonio è effettuata in favore di associazioni con finalità similari o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
Articolo 19 – LOGO E SEGNI DISTINTIVI
Il logo dell’Associazione è costituito da una sfera azzurra e blu recante al suo interno l’immagine stilizzata di un ragazzo con in mano una matita. All’interno della sfera figura in senso longitudinale il nome dell’Associazione stessa.
 
Articolo 20 - DISPOSIZIONI FINALI
L'Associazione è regolata dalle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento della stessa. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia.

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